Nelle società di persone rientrano le società semplici "s.s.", le società in accomandita semplice "s.a.s" e le società in nome collettivo "s.n.c". La ragione sociale deve includere per legge il "nome" di almeno uno dei soci e la tipologia di attività svolta.
Le società di persone, cosi come le ditte individuali, si distinguono dalle società di capitali per la loro autonomia patrimoniale di tipo imperfetto, e cioè i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso le obbligazioni della società, ma a differenza delle imprese individuali dove c'è una commistione tra il patrimonio dell'impresa e quella del titolare, i soci delle società di persone sono chiamati a rispondere delle obbligazioni della società solo in caso di incapienza del patrimonio della stessa. Un caso particolare di società di persone è rappresentato dalla società in accomandita semplice dove sono presenti due tipologie di soci, i soci accomandatari (che rispondono illimitatamente e solidamente alle obbligazioni della società) e i soci accomandanti (che rispondono limitatamente alla quota conferita alla società stessa).
Per le imprese di persone il regime contabile naturale è il regime semplificato, applicato anche negli anni successivi alla costituzione dell'impresa se non vengono superati i limiti di volume d'affari previsto dalla legge. Al superamento di detti limiti il regime contabile da adottare da parte delle imprese di persone diventa il regime ordinario.
Alle società di persone e ai soci di società di persone non si applica il regime forfettario.